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Bicicletta elettricaCodice NC 87116010/87116090Dogana italianaClassificazione NC

Codice NC 87116010/87116090: bicicletta elettrica, dazio e importazione in Italia 2026

29/08/2026 · Aggiornato 06/09/2026 · HSCodeChecker

Redatto dal team editoriale secondo le regole di classificazione e fonti ufficiali

bicicletta elettrica: immagine del prodotto per la classificazione doganale
Immagine di bicicletta elettrica; la classificazione dipende dalle caratteristiche oggettive e dallo stato all’importazione.

Risposta rapida: codice NC e importazione

Per la merce bicicletta elettrica, il codice NC 87116010/87116090 e il TARIC 8711601000/8711609000 costituiscono una classificazione preliminare se il prodotto corrisponde all’ambito descritto. Prima dell’importazione in Italia occorre verificare il TARIC vigente, l’origine, il dazio, l’IVA e la conformità del prodotto.

ElementoRisultato
Prodottobicicletta elettrica
NC (8 cifre)8711 60 10 / 8711 60 90
TARIC (10 cifre)8711601000 / 8711609000
Mercato di destinazioneItalia
StatoClassificazione condizionata; verificare merce e TARIC vigente

Territorio e data giuridica

Si applicano il codice doganale dell’Unione e la tariffa comune; IVA, accise e vigilanza italiane restano nazionali. Dati verificati il 4 settembre 2026.

Merce analizzata

merce completa «bicicletta elettrica» nello stato in cui è presentata all’importazione.

Dati ancora necessari

Confermare specifiche, valore, origine, produttore, data della dichiarazione e Stato membro di destinazione.

Livelli SA, NC e TARIC

Il SA ha 6 cifre, la nomenclatura combinata (NC) 8 e TARIC 10; può servire un codice addizionale.

Matrice dei codici possibili

LivelloCodiceUso
HS871160Voce o sottovoce internazionale
CN8711 60 10 / 8711 60 90Classificazione UE a otto cifre
TARIC8711601000 / 8711609000Misure UE a dieci cifre; verificare il codice addizionale

Motivazione secondo le RGI

Applicare RGI 1 e 6; sono decisivi funzione principale, materiale, progettazione tecnica, potenza, composizione e stato di presentazione. Insiemi, merci incomplete o macchine multifunzione possono richiedere RGI 2 o 3.

Dazio doganale

Non fissare un’unica aliquota: dipende da TARIC a 10 cifre, origine, data, preferenza, contingente, sospensione e difesa commerciale. Verificare TARIC prima dello sdoganamento.

IVA all’importazione

IVA all’importazione: 22% aliquota ordinaria; verificare ogni aliquota specifica del prodotto. Base imponibile e gestione seguono la normativa italiana.

Accise

L’accisa non deriva dalla sola voce. I combustibili richiedono verifica separata secondo la normativa italiana.

Origine preferenziale e ALS

La preferenza richiede accordo applicabile, regola specifica e prova valida; il paese di spedizione non dimostra da solo l’origine.

Misure di difesa commerciale

Cercare in TARIC codice completo e origine per antidumping, compensativi e salvaguardie; produttore e codice addizionale possono essere decisivi.

Restrizioni e licenze

Verificare duplice uso, sanzioni, rifiuti e licenze settoriali su merce e parti effettive.

Conformità del prodotto

Lo svincolo doganale non prova la conformità al mercato. Verificare valutazione, fascicolo tecnico, marcatura e tracciabilità con le autorità doganali e di vigilanza del mercato italiane.

  • Direttiva 2006/42/CE per le biciclette EPAC che ne soddisfano le condizioni
  • Regolamento (UE) n. 168/2013 per i veicoli soggetti a omologazione
  • Regolamento sulle batterie e norme di sicurezza dei prodotti

Fascicolo doganale

Conservare fattura, packing list, trasporto, origine, scheda tecnica, foto, composizione/BOM, valore, TARIC datato e prove di conformità.

Rischi e prossimi passi

Variazioni di materiale, funzione, potenza, composizione o presentazione possono cambiare il codice. Per flussi ricorrenti richiedere un’informazione tariffaria vincolante (ITV).

Fonti ufficiali e limite giuridico

Classificazione preliminare motivata; l’importo definitivo richiede TARIC esatto, origine, valore, data e paese d’importazione.

Revisione legale italiana — normativa verificata al 6 settembre 2026

L’analisi assume un’importazione da un Paese terzo con immissione in libera pratica e consumo nel territorio ordinario della Repubblica italiana. Livigno è fuori dal territorio doganale dell’Unione e dai territori IVA/accise. Dal 2020 Campione d’Italia e le acque italiane del Lago di Lugano sono nel territorio doganale e nel campo delle accise UE, ma restano fuori dal territorio IVA e richiedono la fiscalità locale applicabile. San Marino è legato all’UE da un’unione doganale ma mantiene regole fiscali proprie; la Città del Vaticano è fuori dall’UE. Non si deve trasferire automaticamente il risultato ordinario a zone franche o depositi.

1. Sintesi della conclusione

Per bicicletta elettrica, NC 8711 60 10 / 8711 60 90 e TARIC 8711601000 / 8711609000 costituiscono un’ipotesi motivata, purché la merce corrisponda esattamente a questo perimetro: merce completa «bicicletta elettrica» nello stato in cui è presentata all’importazione. Non vi sono elementi sufficienti per una conclusione ufficiale definitiva senza fascicolo tecnico e dati dell’operazione. Per flussi ricorrenti, sensibili o di valore elevato è opportuno richiedere una ITV ai sensi degli articoli 33–34 CDU.

2. Territorio, operazione e data applicabile

Si esamina un’importazione da Paese terzo con immissione in libera pratica, normativa verificata al 6 settembre 2026. Destinazione, regime, data di accettazione, origine, spedizione, produttore, importatore/EORI, Incoterm e uso finale possono cambiare l’esito. L’analisi assume un’importazione da un Paese terzo con immissione in libera pratica e consumo nel territorio ordinario della Repubblica italiana. Livigno è fuori dal territorio doganale dell’Unione e dai territori IVA/accise. Dal 2020 Campione d’Italia e le acque italiane del Lago di Lugano sono nel territorio doganale e nel campo delle accise UE, ma restano fuori dal territorio IVA e richiedono la fiscalità locale applicabile. San Marino è legato all’UE da un’unione doganale ma mantiene regole fiscali proprie; la Città del Vaticano è fuori dall’UE. Non si deve trasferire automaticamente il risultato ordinario a zone franche o depositi.

3. Natura e caratteristiche determinanti della merce

Sono decisivi: funzione principale, materiale, progettazione tecnica, potenza, composizione e stato di presentazione. Vanno provati con modello, scheda tecnica, distinta base, fotografie, disegni, composizione/analisi, potenza, accessori e stato alla presentazione. Nome commerciale, codice del fornitore o classificazione estera non vincolano ADM.

4. SA, NC, TARIC e codici addizionali

LivelloCodice preliminareFunzioneVerifica ancora necessaria
SA871160sottovoce internazionale a sei cifretesti e note legali SA
NC8711 60 10 / 8711 60 90nomenclatura UE a otto cifreNC 2026, note e regolamenti di classificazione
TARIC8711601000 / 8711609000misure UE a dieci cifreorigine, data, produttore, contingente e documenti
Codice addizionale UE/nazionalenon determinatomisura specifica o fiscalità italianaTARIC/AIDA alla data della dichiarazione

5. Motivazione della classificazione

La RGI 1 impone di partire dai testi delle voci e dalle note di sezione/capitolo; la RGI 6 disciplina le sottovoci. La RGI 2 opera solo per beni incompleti, non finiti o smontati e la RGI 3 soltanto se le RGI 1 e 2 lasciano più voci possibili. Vanno confrontati NENC/CNEN, regolamenti di classificazione, giurisprudenza CGUE e ITV/EBTI realmente comparabili.

6. Codici alternativi da escludere

Intervalli o codici separati da una barra sono alternative giuridiche, non codici intercambiabili. Voci di parti, altra materia, altra funzione, altri parametri o invii incompleti devono essere escluse con prove tecniche. Nessuna alternativa diventa definitiva per mancanza di dati.

7. Dazio, valore, contingenti e sospensioni

Il dazio paese terzo va ricavato dal TARIC e confermato in AIDA con TARIC 10, origine e data effettive. Verificare preferenza, contingente e saldo, sospensione, uso finale, componente agricola, difesa commerciale, codice addizionale e certificato. Il valore segue gli articoli 70–74 CDU: valore di transazione rettificato o metodi secondari; non coincide automaticamente con la fattura.

8. Origine, accordi preferenziali e prova

L’origine non preferenziale degli articoli 59–63 CDU è distinta dall’origine preferenziale dell’articolo 64. La preferenza richiede accordo applicabile, regola specifica, trasformazione sufficiente, cumulo ammesso, non alterazione e prova valida — EUR.1, EUR-MED, attestazione/dichiarazione di origine o REX secondo il regime. Paese di spedizione, venditore e dicitura «Made in» non bastano.

9. IVA all’importazione

Il D.P.R. n. 633/1972 disciplina importazioni, base imponibile, esenzioni e detrazione. La base comprende in linea generale valore doganale, dazi e prelievi, accise e spese accessorie fino alla destinazione prevista dalla norma, se non già incluse. Aliquota, soggetto passivo, esenzione, deposito IVA o regime 42 devono essere verificati sul prodotto e territorio reali; l’IVA non va automaticamente trattata come reverse charge. Per la detrazione occorrono la dichiarazione elettronica e il Prospetto di riepilogo ai fini contabili AIDA 2.0, quando applicabile.

10. Accise, fiscalità nazionale e territori speciali

Dalla descrizione non emerge automaticamente un’accisa armonizzata. L’analisi deve essere riaperta se il bene contiene o incorpora alcole, tabacco, prodotti energetici, gas naturale, carbone o altri prodotti soggetti a imposta di consumo. Il codice doganale, da solo, non prova l’esenzione.

Imposte di consumo, contributi ambientali, immatricolazione, EPR e CONAI non sono dazi. Campione/Lago di Lugano richiedono fiscalità locale invece dell’IVA; Livigno, San Marino e Vaticano richiedono un’analisi territoriale autonoma.

11. Difesa commerciale

Le biciclette elettriche originarie della Cina sono soggette a misure antidumping e compensative UE. Occorre verificare descrizione inclusa, origine non preferenziale, produttore/esportatore, codice addizionale TARIC, fattura valida e regolamento vigente alla data di accettazione. Non si applica automaticamente l’aliquota individuale più bassa.

12. CBAM e obblighi ambientali

Il CBAM del regolamento (UE) 2023/956 si applica solo se la merce stessa rientra nell’allegato I e sono soddisfatti codice, origine, territorio e regime. La presenza di acciaio o alluminio in un prodotto finito non basta. EUDR, gas fluorurati, batterie, RAEE, imballaggi ed EPR sono regimi separati.

13. Divieti, sanzioni, duplice uso e licenze

Merce, componenti, proprietà/controllo delle parti, Paesi, rotta, utente e uso finale vanno filtrati rispetto alle sanzioni UE. Il regolamento (UE) 2021/821 e il D.Lgs. n. 221/2017 possono richiedere autorizzazione UAMA per esportazione, trasferimento, transito, intermediazione o assistenza tecnica; i materiali d’armamento seguono la legge n. 185/1990. Il codice HS non prova da solo l’assenza di controllo.

14. Controlli settoriali e accesso al mercato italiano

Quadri UE già individuati nella scheda: Direttiva 2006/42/CE per le biciclette EPAC che ne soddisfano le condizioni; Regolamento (UE) n. 168/2013 per i veicoli soggetti a omologazione; Regolamento sulle batterie e norme di sicurezza dei prodotti.

  • Potenza nominale continua, assistenza attivata dalla pedalata e interruzione prima di 25 km/h distinguono una EPAC da un ciclomotore soggetto al regolamento (UE) n. 168/2013, omologazione, immatricolazione e assicurazione.
  • Se l’origine è cinese, produttore/esportatore e codice addizionale TARIC sono indispensabili per quantificare antidumping e antisovvenzioni.

15. Fascicolo, AIDA e autorità competenti

  • EORI, partita IVA, rappresentanza diretta/indiretta e dichiarazione AIDA 2.0 H1–H7; ICS2, NCTS o EMCS secondo il flusso.
  • Fattura, packing list, trasporto, contratto/Incoterm, pagamenti e rettifiche del valore; origine e prova preferenziale.
  • Fascicolo classificazione: modello, scheda, distinta base, foto, materiali/analisi e stato; copia datata TARIC/AIDA con note, codici addizionali, codici documento e unità supplementari.
  • Prospetto sintetico, Prospetto di svincolo e Prospetto di riepilogo ai fini contabili; dichiarazione UE, prove, marcatura ed etichettatura/istruzioni in italiano.
  • ADM, Agenzia delle Entrate, MIMIT, Ministero della Salute/PCF/USMAF-SASN, MASAF/ICQRF, ENAC, MASE/ISPRA o UAMA secondo il bene.

16. Rischi, dati mancanti e azione raccomandata

Mancano almeno specifica completa, produttore, origine non preferenziale, Paese di spedizione, data, territorio italiano esatto, importatore/EORI/partita IVA, regime, valore e rettifiche, quantità, uso e documenti di conformità. Gli errori possono comportare recupero, interessi, perdita della preferenza, dazio residuale, fermo/mancato svincolo, richiamo e sanzioni anche ai sensi del D.Lgs. n. 141/2024. Azione: chiudere i fatti, conservare TARIC/AIDA datato, ottenere licenza/controllo prima della dichiarazione e richiedere ITV se permane rischio.

17. Basi giuridiche e fonti ufficiali

Fonti ufficiali verificate il 6 settembre 2026. Questa pubblicazione è un’analisi giuridica generale, non una ITV, liquidazione, licenza o decisione amministrativa individuale. Classificazione, importi e controlli vanno definiti sulla merce e sull’operazione effettive al giorno della dichiarazione.

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Consulta le fonti ufficiali e la motivazione RGI prima di presentare la dichiarazione doganale.

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